Vi informo che la vigente normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in particolare il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio, per brevità la “normativa Antiriciclaggio”), dispone per i professionisti individuati nell’art. 3, comma 4, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, alcuni adempimenti come nel seguito meglio illustrati. Il Dott. Fabio Fada rientra tra i professionisti di cui al predetto obbligo.
2. Adempimenti richiesti
Per tutti i professionisti è stabilito l’obbligo (i) di adeguata verifica del cliente nello svolgimento della propria attività professionale, ed in particolare delle persone politicamente esposte (PEP) e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale, (ii) di identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo (iii) di conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e (iv) di segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF), salvo che sia applicabile l’esenzione per il caso di informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
L’obbligo di adeguata verifica deve essere osservato dai professionisti in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale.
3. Modalità di svolgimento dell’adeguata verifica
L’adeguata verifica del cliente si concretizza nelle seguenti attività:
identificazione del cliente e verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.
L’adeguata verifica del cliente, con particolare riferimento agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo, deve essere completata prima del conferimento dell’incarico.
4. Obblighi di collaborazione del cliente
E’ obbligo del cliente fornire al professionista, sotto la propria responsabilità penale che conseguirebbe in caso di violazione, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire allo stesso professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 17-22 della normativa Antiriciclaggio. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, è obbligo del cliente fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza.
Con riferimento al Vostro ente/organizzazione, solamente nel caso in cui non siate iscritti presso il Registro delle imprese ovvero i poteri del rappresentante negoziale che conferisce l’incarico non siano depositati presso il Registro delle imprese, Vi invito a compilare la scheda di identificazione del cliente allegata, indicando puntualmente tutti i dati identificativi richiesti unitamente alla copia:
‒ di un documento di identità (o altro documento d’identità equipollente) in corso di validità relativo al rappresentante negoziale (soggetto che conferisce l’incarico);
delle delibere assembleari o consiliari di attribuzione dei poteri di rappresentanza ovvero altra documentazione idonea ad attestare i poteri di rappresentanza o negoziali in relazione al caso specifico.
5. Obbligo di astensione
Nel caso in cui non fossi messo in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all’identificazione del cliente e del titolare effettivo, ai sensi delle disposizioni dell’art. 19, comma 1, lettere a), b), e c) della normativa Antiriciclaggio, sarò tenuti all’obbligo di astensione dallo svolgimento della mia prestazione professionale, ai sensi dell’art. 42, comma 1 della normativa Antiriciclaggio e, conseguentemente, a presentare le dimissioni dall’incarico.
6. Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
Con riferimento all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”), a cui il Dott. Fabio Fada è tenuto, pena l’applicazione di sanzioni, Vi preciso che tale obbligo dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte del Dott. Fabio Fada e che esso sarà presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei Vostri confronti, con l’unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.
****
Informativa specifica ai sensi del Codice privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”), Vi informo che il trattamento di tutti i dati personali che mi saranno forniti in relazione alla presente richiesta saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, in particolare per assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, conservazione delle informazioni, eventuale segnalazione all’Unità di informazione finanziaria delle operazioni sospette.
Il trattamento dei dati avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, in ogni caso mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di quanto previsto dagli art. 17-22 della normativa Antiriciclaggio. L’eventuale rifiuto a conferirci i dati personali richiesti renderebbe impossibile l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa Antiriciclaggio.
I dati personali oggetto del trattamento non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione se non in relazione agli obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati personali è:
‒ Dott. Fabio Fada., con sede in Viale della Bornata 3, 25123 Brescia.
Vi informiamo infine che l'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come l’art. 15 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela, quali l’accesso ai dati detenuti dal titolare; l’aggiornamento, la rettifica e in determinate condizioni la cancellazione o il blocco dei dati a cura del titolare ovvero l’opposizione al trattamento da parte del titolare.
Per qualsiasi comunicazione, richieste e per l’esercizio dei diritti sopra richiamati gli interessati possono contattare il titolare del trattamento dei dati personali all’indirizzo sopra indicato.
Definizione di persona politicamente esposta (PEP) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Definizione di persona politicamente esposta (PEP) ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Definizione di persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
e persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizione di titolare effettivo ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007
Definizione di titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
Casi diversi dalle persone fisiche
1. Criterio del controllo societario
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Criterio presuntivo
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Criterio della effettiva gestione o amministrazione
Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
4. Casi di fondazioni, associazioni e trust
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.